Assicurazioni, semplificazioni e maggiore chiarezza per le associazioni

Spesso le associazioni, ma anche le compagnie assicurative, si sono trovate nella difficoltà di coniugare l’assolvimento dell’obbligo assicurativo per tutti i volontari attivi disposto dal Codice del Terzo Settore (art. 18 D.lgs 117/17), con l’esigenza di avere procedure snelle e rapide per la copertura assicurativa.
Numerosi inoltre i dubbi emersi dall’entrata in vigore rispetto alla copertura assicurativa dei così detti volontari occasionali: mentre era chiaro che i volontari non occasionali ma “fissi” fossero da inserire nel registro volontari vidimato previsto per legge, ci si è chiesti come trattare i volontari occasionali, quelli ad esempio che prestano la loro attività solo in occasione di un evento, che pure sono da assicurare come prevede la normativa. Ovvero sono da inserire all’interno del registro volontari vidimato oppure si possono inserire in un elenco parallelo?

 

Finalmente il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Lavoro e Politiche Sociali) del 6 ottobre 2021 fornisce indicazioni sui meccanismi assicurativi semplificati, anche attraverso polizze numeriche, per gli enti del Terzo settore (ETS) che obbligatoriamente devono assicurare tutti i volontari per i rischi dell’attività di volontariato.
Se l’art. 18 D.lgs 117/17 impone a tutti gli enti del Terzo settore di assicurare i propri volontari per infortuni e malattie connessi all’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi, il Decreto in questione, cui l’articolo rinviava, fornisce ora indicazioni chiave sia sull’obbligo assicurativo che sulla tenuta del registro volontari.
Con lo scopo di semplificare quest’onere, il Decreto ammette il ricorso a polizze collettive o numeriche e anche a polizze eventualmente stipulate da reti associative cui l’ente è affiliato.

 

Se per individuare i volontari non occasionali assicurati il riferimento è il registro volontari vidimato, il nuovo Decreto consente che per l’individuazione dei volontari occasionali l’ente possa prevedere una apposita sezione separata del registro in cui inserire tutti i volontari occasionali, oppure altre forme che l’associazione individuerà con la propria compagnia assicurativa, come ad esempio semplici elenchi da trasmettere alla compagnia assicurativa.
In questo modo si è risolto il collegamento che il Legislatore opera tra l’obbligo assicurativo e la tenuta del registro volontari (il cui tema è trattato nel nostro articolo Obbligo di vidimazione del registro dei volontari per gli ETS).

 

Un’altra esigenza frequente delle associazioni è stata quella di sapere se il registro volontari fosse configurabile solo nella modalità cartacea o anche nella modalità telematica e quali dati fosse opportuno inserire nel registro stesso.
Il Decreto dà il via libera, in alternativa al registro vidimato in modalità cartacea, ai registri con sistemi elettronici e/o telematici, ma solo qualora questi assicurino l’inalterabilità e la data certa delle scritture stesse, escludendo pertanto il semplice documento formato PDF seppure sottoscritto dal legale rappresentante.
Sui dati obbligatori del volontario da inserire nel registro volontari vidimato, sono da inserire: il codice fiscale o generalità e luogo e data di nascita, la residenza o il domicilio, la data di inizio e la data di cessazione dell’attività di volontariato. Naturalmente viene lasciata ampia discrezionalità all’associazione su altri dati che riterrà utile o necessario inserire per identificare il volontario assicurato, anche in seguito ad accordi con la compagni sulla trasmissione dei nominativi.

 

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione nel registro e parallelamente perdono efficacia dalle ore 24.00 del giorno della eventuale cancellazione dello stesso.

 

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