Per tutti gli enti del Terzo settore (ETS) che si avvalgano di volontari per le proprie attività e ne tengono quindi un apposito registro (art. 18 D.lgs 117/17), una nota ministeriale conferma l’obbligo della sua vidimazione.
La nota è stata emessa in risposta e numerosi quesiti sul tema: il dubbio nasceva per il fatto che se per un verso il D.lgs 117/17 non riportava espressamente (come era invece per la L. 266/91 sulle ODV) l’obbligo di vidimazione del registro volontari, per altro verso il Decreto relativo all’obbligo di vidimazione DM 1992 non era stato mai espressamente abrogato.
Viene quindi confermato in maniera definitiva con Nota n. 7180 del 28 maggio 2021, che l’obbligo di tenuta del registro dei volontari non occasionali dell’art. 18 D.lgs 117/17 è da rispettare con le seguenti caratteristiche: numerazione progressiva delle pagine e bollatura in ogni pagina del registro, nonché apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che ha bollato le pagine, del numero complessivo delle stesse. Questi passaggi formali sono necessari a garantire la veridicità del documento ed evitarne l’alterazione. La vidimazione può essere effettuata da un notaio o da un segretario comunale oppure da altro pubblico ufficiale abilitato a questi adempimenti. Le associazioni possono rivolgersi dunque all’Ufficio Anagrafe del Comune della sede legale in cui operano.
Per informazioni
CSV di Verona
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