A partire dal 1 gennaio 2025 ci saranno novità sul tema dell’IVA per gli enti del Terzo settore.
CSV di Verona e la Commissione di Studio ETS dell’Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, che grazie a una convenzione sottoscritta nel 2018 da più anni collaborano e si confrontano regolarmente sui temi relativi al Terzo settore, hanno redatto congiuntamente un approfondimento sul tema.
Lo rendiamo disponibile articolato in macro domande e risposte, cercando di dare supporto alle principali questioni che questa novità fiscale e gestionale solleva da parte degli enti.
Nella prima parte si è visto come dal 1 gennaio 2025 alcune attività svolte dalle associazioni saranno attratte in campo IVA, seppur in regime di esenzione.
Nella seconda parte si sono illustrate le prime macroscopiche ricadute dell’apertura della partita IVA in termini di passaggi per l’apertura della posizione ed emissione di scontrini e fatture.
Nella terza parte è stata sottolineata la differenza tra l’emissione di uno scontrino e l’emissione di una fattura, in particolare nel formato elettronico.
Pubblichiamo di seguito la quarta parte del contributo, cui seguirà quella conclusiva, di particolare importanza perché conterrà anche il pdf definitivo dell’approfondimento, completo di tabelle esplicative liberamente scaricabile.
Qui una riflessione sugli adempimenti fiscali collegati alla questione IVA e ai possibili scenari che si aprono per una associazione.
Quali sono gli adempimenti fiscali?
Contabilità separata
Con l’introduzione dell’assoggettamento a IVA di operazioni precedentemente escluse, diviene ancora più importante tenere contabilmente separate le attività assoggettate a IVA da quelle esenti ed escluse, anche in merito alla detrazione o meno dell’IVA sugli acquisti.
A meno che infatti l’ente non opti per regimi forfettari di favore (es L. 398/91), o ne superi i limiti, per cui l’IVA espressamente non può essere detratta, nasce il problema della detrazione dell’IVA sugli acquisti che va calcolata in base al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti effettuate dall’ente. Infatti, in contemporanea presenza di operazioni esenti e imponibili, l’imposta assolta sugli acquisti è detratta in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni effettuate che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (così detto pro-rata di detraibilità). Questo meccanismo va a equilibrare la detrazione dell’IVA in acquisto in rapporto alle vendite effettuate senza applicazione dell’IVA.
L’opzione per la separazione delle attività (esenti/altre) permette di ovviare a questo problema, in quanto consente al soggetto passivo di rimuovere tale vincolo alla detrazione per gli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività che comporta l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate.
Si ricorda che sono suscettibili di essere separate soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da differenti codici ATECO (Agenzia Entrate Circ. 22/E/2013). Tuttavia, la possibilità di inquadrare le attività in codici ATECO diversi costituisce solo uno dei criteri utilizzabili per verificare l’esistenza o meno di più attività nell’ambito della stessa impresa.
Di conseguenza, è possibile operare la predetta separazione anche per attività che presentano un medesimo codice ATECO, se sussiste una costante uniformità nei loro elementi essenziali e sono suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi (Agenzia Entrate Circ. 19/E/2018).
L’opzione per la separazione delle attività deve essere comunicata:
Salvo l’ipotesi di inizio di una nuova attività in corso d’anno, l’opzione deve essere esercitata sin dall’inizio dell’anno, attraverso il comportamento concludente tenuto dal soggetto passivo, corredato della relativa comunicazione. L’opzione ha efficacia fino a revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.
La separazione delle attività comporta, principalmente, le seguenti conseguenze sul piano contabile e dichiarativo:
Possibili scenari
La liquidazione dell’IVA
I soggetti IVA devono rilevare periodicamente la propria posizione nei confronti dell’erario, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate. La liquidazione periodica, quindi, consiste nella determinazione del debito o del credito d’imposta relativi al periodo di riferimento. Tale determinazione avviene in base alla posizione e alle opzioni effettuate dall’associazione (attività separate, unica attività con applicazione del pro-rata…). La periodicità con cui il contribuente rileva la propria posizione IVA può essere mensile o trimestrale. Di regola, alla liquidazione trimestrale si accede per opzione. Quest’ultima, in particolare, può essere esercitata da coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari “ridotto” (non superiore a 500mila euro per le prestazioni di servizi e a 800mila euro per le altre attività).
Per espressa disposizione di legge per i soggetti individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 73 co. 1 lett. e) e art.74 co. 4 del D.P.R. 633/72 possono, per natura, liquidare l’IVA con periodicità trimestrale: tra questi si annoverano i soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398.
Per i contribuenti che, per opzione, scelgono la liquidazione e il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale, le somme dovute devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento. La maggiorazione dell’1 per cento non è dovuta dai contribuenti trimestrali per natura.
Scadenze di pagamento dell’IVA (liquidazioni trimestrali):
I trimestre: 16 maggio per opzione, 16 maggio per natura;
II trimestre: 16 agosto per opzione; 16 agosto per natura;
III trimestre: 16 novembre per opzione, 16 novembre per natura;
IV trimestre: Con versamento saldo IVA per opzione, 16 febbraio per natura.
La dichiarazione IVA
La dichiarazione annuale IVA va inviata entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso un intermediario abilitato (commercialista, caf, consulente…).
In caso di opzione per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/72, la dichiarazione IVA può non essere inviata.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE)
I soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente, attraverso un intermediario abilitato, i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia liquidata su base mensile o su base trimestrale, sia per opzione che per natura.
La comunicazione (LIPE) è presentata:
I trimestre: 31 maggio
II trimestre: 30 settembre
III trimestre: 30 novembre
IV trimestre: 28 febbraio
Sono esonerati dalla Comunicazione LIPE i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (come nel caso dell’opzione per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/72).
Sono esonerati, tra gli altri:
– i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
– i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L.190/2014;
– gli enti (es: associazioni) che operano in regime ex L. 398/91.
Per avere ulteriori dettagli, segui la prossima pubblicazione che concluderà l’approfondimento con la pubblicazione del PDF definitivo.
Per informazioni
CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it
Stralcio dell’approfondimento redatto da Commissione Terzo settore Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, presieduta dal dott. Davide Fiore (dott.ssa Ilaria Guarise, dott.ssa Monica Muserle, dott. Gianluca Massella, dott. Alberto Benetti, dott. Christian Piccinato), Ufficio Consulenze CSV Verona (dott.ssa Elena D’Alessandro) e dott. Enrico Savio.