Nuovo regime IVA per il Terzo settore, cosa succede alle associazioni – Terza parte

A partire dal 1 gennaio 2025 ci saranno novità sul tema dell’IVA per gli enti del Terzo settore.

 

CSV di Verona e la Commissione di Studio ETS dell’Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, che grazie a una convenzione sottoscritta nel 2018 da più anni collaborano e si confrontano regolarmente sui temi relativi al Terzo settore, hanno redatto congiuntamente un approfondimento sul tema.
Lo rendiamo disponibile articolato in macro domande e risposte, cercando di dare supporto alle principali questioni che questa novità fiscale e gestionale solleva da parte degli enti.

 

Nella prima parte si è visto come dal 1 gennaio 2025 alcune attività svolte dalle associazioni saranno attratte in campo IVA, seppur in regime di esenzione. Nella seconda parte si sono illustrate le prime macroscopiche ricadute dell’apertura della partita IVA in termini di passaggi per l’apertura della posizione ed emissione di scontrini e fatture.

 

Pubblichiamo di seguito la terza parte, cui ne seguiranno altre, infine verrà comunque reso disponibile l’intero documento corredato da alcune tabelle esplicative.

 

 

Come si emette una fattura o uno scontrino?

 

 Il contenuto obbligatorio della fattura è definito dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 ed è composto dai seguenti elementi:

– data di emissione

– numero progressivo

– dati fiscali dell’emittente completi

– dati fiscali del destinatario completi

– descrizione, quantità e prezzi di prodotti o servizi ceduti

– data di effettuazione dell’operazione

– aliquota IVAa e imponibile o in alternativa il regime di esenzione/esclusione che si applica.

 

Le fatture vanno emesse e datate secondo dei termini ben precisi stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. 633/72. A titolo di esempio:

– le cessioni di beni si considerano effettuate (e vanno fatturate) dalla data di spedizione o consegna dei beni;

– le prestazioni di servizi si considerano effettuate (e vanno fatturate) al termine della prestazione o, se antecedente, al momento dell’incasso del corrispettivo.

 

L’emissione di fattura, anche per gli enti del Terzo settore, è obbligatoriamente in formato elettronico dal 2024.

 

Una volta definita la data di fattura, che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione, sarà necessario quindi emettere la fattura in formato elettronico e trasmetterla entro 12 giorni attraverso SDI (Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate). Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di ricevere e smistare le fatture elettroniche; ogni fattura emessa, viene inviata allo SDI che si occupa poi di recapitarla al cliente. Per poter emettere una fattura in formato elettronico è possibile avvalersi di un software a pagamento oppure, se l’ente ha firma digitale (CNS) o SPID del legale rappresentante o le credenziali Fisconline dell’associazione, utilizzare il software online gratuito messo a disposizione da Agenzia delle Entrate, che però non è dei più intuitivi. Segnaliamo che non è automatico per il legale rappresentante poter fatturare per conto dell’associazione: occorre presentare un’ulteriore pratica presso l’Agenzia delle Entrate con cui viene “associato” il codice fiscale del legale rappresentante a quello dell’associazione nella sezione di fatturazione elettronica del sito.

Se il destinatario della fattura è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professione e non ha partita IVA, la fattura elettronica va stampata e consegnata in formato cartaceo o PDF (cosiddetta copia di cortesia). Se invece il destinatario è un soggetto titolare di partita IVA, riceverà la fattura direttamente nella propria area riservata di Agenzia Entrate o sul suo software di fatturazione. Il Codice Destinatario è un “indirizzo” proprio delle case software e consente allo SDI di consegnare la fattura al software del destinatario. Esiste un Codice Destinatario “standard” che è costituito da sette volte zero (0000000) e può essere utilizzato sempre, anche quando non si conosce il Codice Destinatario.

L’emissione dello scontrino è facoltativamente prevista per legge ai commercianti che effettuano vendite al minuto (negozi, bar, supermercati…) in quanto tali operazioni vedono coinvolto un importante afflusso di acquirenti spesso con importi limitati. In questi casi è consentito emettere lo scontrino in luogo della fattura, più laboriosa nell’emissione. Lo scontrino è quindi un documento fiscale che può sostituire la fattura elettronica solo per alcune tipologie di attività. In ogni caso, l’acquirente, che chiede la fattura in luogo dello scontrino, ha diritto di averla anche per importi esigui.

Per poter emettere lo scontrino è necessario munirsi di un registratore di cassa telematico. Da qualche anno, infatti, anche i registratori di cassa trasmettono le chiusure giornaliere al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Il costo di un registratore di cassa telematico nuovo si può aggirare intorno ad alcune centinaia di Euro e ne è possibile anche il noleggio. Essendo telematico, esso necessita talvolta di aggiornamenti ed è perciò importante munirsi di un centro assistenza o di un consulente che possa eventualmente risolvere problemi nella trasmissione dei dati, anche tramite la correzione degli stessi.

 

Per avere ulteriori dettagli, segui le prossime pubblicazioni.

 

 

Per informazioni
CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it

 

  

Stralcio dell’approfondimento redatto da Commissione Terzo settore Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, presieduta dal dott. Davide Fiore (dott.ssa Ilaria Guarise, dott.ssa Monica Muserle, dott. Gianluca Massella, dott. Alberto Benetti, dott. Christian Piccinato), Ufficio Consulenze CSV Verona (dott.ssa Elena D’Alessandro) e dott. Enrico Savio.