Nuovo regime IVA per il Terzo settore, cosa succede alle associazioni

A partire dal 1 gennaio 2025 ci saranno novità sul tema dell’IVA per gli enti del Terzo settore.
CSV di Verona e la Commissioni di Studio ETS dell’Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, che grazie a una convenzione sottoscritta nel 2018 da più anni collaborano e si confrontano regolarmente sui temi relativi al Terzo settore, hanno redatto congiuntamente un approfondimento sul tema.
Lo rendiamo disponibile articolato in macro domande e risposte, cercando di dare supporto alle principali questioni che questa novità fiscale e gestionale solleva da parte degli enti. A questa prima parte ne seguiranno altre, infine verrà comunque reso disponibile l’intero documento corredato da alcune tabelle esplicative.
Iniziamo, qui la prima domanda.

 

Cosa è accaduto? Cosa cambia in merito all’IVA dal 2025 per le associazioni?

 

Le associazioni senza scopo di lucro (politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro possono fruire dell’agevolazione rappresentata dall’esclusione dall’IVA dei corrispettivi specifici relativi alle attività svolte in conformità alle finalità istituzionali rese nei confronti dei propri associati e soci, di società e associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei soci e associati di queste e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Tuttavia, a causa di una procedura di infrazione attivata a carico del nostro Paese da parte della Commissione Europea  (n. 2008/2010), il Governo è intervenuto con un Decreto Legge (DL 21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215) di modifica dell’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (di seguito anche “D.P.R. 633/72” o “Decreto IVA”) stabiliendo la rilevanza ai fini iva di una serie di attività che attualmente, per gli enti non lucrativi di tipo associativo e per le società sportive dilettantistiche di cui sopra, sono considerate “escluse” dall’imposta e scevre dai rispettivi adempimenti certificativi. La modifica, inizialmente prevista con decorrenza dal 21.12.2021, per effetto dell’art. 3, comma 12-sexies del DL 30.12.2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.2.2024 n. 18, si deve considerare applicabile a partire dal 1.1.2025.

 

Più precisamente all’art.4 del D.P.R. 633/1972 vengono abrogate le previsioni di esclusione ai fini IVA delle seguenti attività:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari anche in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
  • le cessioni delle pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale (APS).

 

Dalle indicazioni europee infatti, devono essere soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, indipendentemente dallo scopo, dai risultati o dai destinatari di tale attività.
Di conseguenza, come principio generale, le suddette attività sono da assoggettarsi a IVA a prescindere dal fatto che l’ente sia senza scopo di lucro prevedendo, comunque, specifiche fattispecie di esenzione nel caso di svolgimento di attività di interesse pubblico.

 

Alcune definizioni, necessarie a inquadrare la questione sono di seguito riportate:
operazioni soggette ad IVA: sono le cessioni di beni e prestazioni di servizi che, secondo le norme del D.P.R. 633/72, sono soggette ad IVA secondo le aliquote definite nel medesimo Decreto a seconda del tipo di attività (requisito oggettivo), del soggetto che compie l’operazione (requisito soggettivo) e di dove si svolge la prestazione (requisito di territorialità);
operazioni esenti dall’IVA: sono le operazioni che rientrano nell’alveo dell’IVA, ma per le quali specifiche disposizioni di legge prevedono casi di non applicazione, nel senso che chi effettua quell’operazione non è tenuto ad addebitare l’imposta, anche se comunque si è tenuti all’esecuzione dei relativi adempimenti certificativi e dichiarativi. Tali operazioni sono tassativamente stabilite dal Decreto IVA e il relativo elenco non è derogabile;
operazioni fuori campo o escluse dall’IVA: trattasi di operazioni che non entrano nel campo dell’IVA.
Giusta la premessa, quello che gli enti si aspetteranno con l’entrata in vigore delle nuove norme è che alcune operazioni, attualmente “escluse” dall’IVA, dovranno considerarsi poi “esenti” mentre altre diventeranno soggette ad IVA. Alle operazioni soggette all’IVA saranno applicate le aliquote ordinariamente stabilite dal D.P.R. 633/72 (ad esempio, le sponsorizzazioni saranno soggette all’Imposta del 22%, i corrispettivi da attività di somministrazione/bar saranno al 10% salvo eccezioni previste, etc.).

 

Per avere ulteriori dettagli, segui le prossime pubblicazioni.

 

 

Per informazioni
CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it

  

 

Stralcio dell’approfondimento redatto da Commissione Terzo settore Ordine commercialisti e revisori contabili di Verona, presieduta dal dott. Davide Fiore (dott.ssa Ilaria Guarise, dott.ssa Monica Muserle, dott. Gianluca Massella, dott. Alberto Benetti, dott. Christian Piccinato), Ufficio Consulenze CSV Verona (dott.ssa Elena D’Alessandro) e dott. Enrico Savio.