Con il DL 2 marzo 2020 n. 9, tra le misure urgenti per il sostegno alle imprese in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state aumentate le tipologie di beni che le imprese possono donare a fini di solidarietà sociale, godendo delle agevolazioni fiscali della L. 166/16 così detta “antisprechi”.
Esistono infatti importanti agevolazioni per quelle imprese che effettuano donazioni di merci a favore di enti del Terzo settore o comunque per finalità sociale (si veda Come trasformare una donazione natalizia in un affare). Fino ad oggi queste agevolazioni, che semplificando si possono riassumere a una detrazione dell’IVA configurandoli come prodotti che non generano ricavi per l’azienda e pertanto operazioni fuori campo IVA, erano limitati ai prodotti alimentari con determinate caratteristiche (invenduti o in eccedenza o non idonei alla commercializzazione), medicinali inutilizzati, libri e prodotti di cartoleria e prodotti per cura e igiene.
In seguito all’emergenza sanitaria da COVIS-19, invece, in considerazione della flessione economica e delle probabili rimanenze di magazzino di alcune imprese, il Governo con questo Decreto, ha aumentato i beni che è possibile donare e far rientrare nella così detta “antisprechi”: sono stati aggiunti così prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, computer e dispositivi elettronici.
Per godere dell’agevolazione è necessario che l’impresa donante sia operatore del settore relativamente ai beni donati e che questi siano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Con il Decreto sono agevolati anche gli adempimenti collegati all’agevolazione: il donatore è infatti tenuto all’emissione di un documento di trasporto per i beni, mentre l’ente che li riceve deve rilasciare una dichiarazione di ciò che è stato ricevuto con la dichiarazione di utilizzo a fini di utilità sociale e, solo nel caso di eccedenze alimentari, fare comunicazione mensile telematica all’amministrazione finanziaria. Tali adempimenti formali dunque sono alleggeriti potendosi delegare a terzi la cessione e le dichiarazioni, ferma restando la responsabilità che rimane in capo, rispettivamente a donatore o ente.
La finalità della semplificazione e della estensione delle agevolazioni per le donazioni, è volta, evidentemente, a limitare l’impatto economico negativo dell’emergenza sanitaria in atto, creando allo stesso tempo un circolo virtuoso di solidarietà e riuso dei beni.
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