Agevolazioni sulle donazioni di beni, complete grazie al nuovo Decreto

Pur essendo previste le agevolazioni sulle donazioni in natura dal Codice del Terzo Settore (art. 83 D.lgs 117/17), di fatto la piena efficacia di queste era in attesa di un Decreto attuativo che ne stabilisse i criteri (come già anticipato in Come trasformare una donazione natalizia in un affare).

Il 30 gennaio scorso in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’atteso Decreto (28 novembre 2019) sulla definizione delle donazioni in natura che possono, al pari delle donazioni in denaro, comportare agevolazioni fiscali per il donatore.

Il Decreto, nel definire i criteri per le agevolazioni sulle donazioni in natura, ricorda prima di tutto che, sia la deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto che dona, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato, sia la detrazione del 30% degli oneri sostenuti per la donazioni (35% se in favore di una ODV), sono possibili per elargizioni in denaro o in natura solo se effettuate a enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali  ed  escluse  le imprese sociali costituite in forma di  società .
Ad oggi quindi, in attesa dell’apertura del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), possono essere beneficiarie di tali donazioni e consentirne le agevolazioni relative, solo organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte nei registri attualmente vigenti.
Questi enti, inoltre, hanno l’obbligo di utilizzare tali donazioni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche  e di utilità sociale.

È essenziale quindi, e in tal senso interviene il Decreto, poter quantificare in modo sufficientemente preciso l’ammontare del valore della donazione in natura, in quanto su questo valore viene calcolata l’agevolazione. Il criterio generale è quello del valore “normale” del bene donato, facendo riferimento quindi a beni della stessa specie o similari. Se si tratta caso di un bene strumentale, ad esempio PC aziendale, il valore viene determinato con riferimento al costo del bene non ammortizzato, mentre se si tratta di bene prodotto, ad esempio PC donato da un’azienda che produce prodotti informatici, il valore viene determinato con riferimento ai costi per la produzione stessa.

Quando il valore della donazione di un singolo bene sia superiore a 30.000 Euro oppure nel caso in cui sia impossibile determinarne il valore, il donatore dovrà farsi rilasciare una perizia giurata che attesti il valore del bene donato. La perizia non deve essere fatta oltre novanta giorni prima della donazione e dovrà esserne consegnata una copia all’ente destinatario della donazione.

Tutte le donazioni in natura, infine, richiedono una dichiarazione rilasciata dal donatore con l’elenco dei beni ricevuti e dei relativi valori e la dichiarazione che i beni verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle finalità statutarie.

 

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