Il termine del 3 agosto 2019 per le modifiche obbligatorie che gli enti del Terzo settore dovranno apportare ai propri statuti per adeguarsi al D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore), viene richiamato e sottolineato dalla Circolare ministeriale del 27 dicembre 2018, di cui già si è trattato nelle informative CSV.
Con questa circolare ministeriale si sono descritti gli adempimenti previsti per organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato, Associazioni di Promozione sociale iscritte al Registro regionale o nazionale della promozione sociale e ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, con gli ulteriori chiarimenti del Ministero.
Ad oggi solo questi Enti possono già dichiararsi ETS. Per questi e per le OdV e le APS che avranno adeguato gli statuti entro il termine del 3 agosto, infatti il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà automatico quando questo sarà operativo.
Di primaria rilevanza sono sicuramente le modifiche e le integrazioni che il Codice riporta come obbligatorie per gli statuti, ma ciò non toglie che l’adeguamento possa essere inoltre, per le associazioni, un’importante occasione per rivedere e aggiornare alcuni meccanismi di governance o di funzionamento interno.
A questa scelta però si collega la modalità semplificata o meno con cui l’assemblea può deliberare le modifiche allo statuto: delibere consentite “con le maggioranze ordinarie” per le modifiche obbligatorie, mentre con quorum previsti per l’assemblea straordinaria per deliberare le modifiche facoltative.
La circolare riporta una serie di modifiche da apportare agli statuti, con indicazione di quali siano per le OdV e quali per le APS, in una pratica tabella con la precisazione se esse siano obbligatoriamente da inserire oppure se siano oggetto di una libera valutazione da parte dell’ente.
A titolo di esempio, le modifiche relative all’oggetto sociale, ovvero la previsione che l’associazione svolge attività di interesse generale in via esclusiva o prevalente, con espresso richiamo all’art. 5 del D.lgs 117/17, è certamente una previsione obbligatoria, come pure la previsione dell’obbligo di inserire la denominazione “Organizzazione di Volontariato” (o OdV) o “Associazione di Promozione Sociale” (o APS).
Sono invece previsioni facoltative, riconoscibili all’interno del D.lgs 117 perché introdotte da formule come “lo statuto può prevedere che…”, ad esempio la possibilità di ricorrere al voto per corrispondenza o la possibilità di prevedere assemblee separate per gli enti di grandi dimensioni. Le previsioni facoltative non si possono introdurre nello statuto con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, utilizzando quindi la procedura semplificata, ma rispettando le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Ci sono infine le previsioni derogabili, ovvero quelle solitamente introdotte nel Codice dalla formula “se lo statuto non prevede diversamente…”, che sono quelle indicazioni da parte del Legislatore che l’associazione può leggermente adattare alla propria realtà, senza mai violare alcuni limiti previsti ossia, in pratica, personalizzabili ma mai in peius. Ne è un esempio la previsione secondo cui il neo associato deve essere iscritto da almeno tre mesi per esercitare il suo diritto al voto. Questa previsione si può modificare, ad esempio eliminando i tre mesi di iscrizione minima e consentendo subito al neo associato di votare, o ancora portando a due mesi il termine, ma non peggiorando, ovvero rendendo più complesso l’esercizio del diritto di voto, non è ad esempio, aumentabile oltre i tre mesi. Tale categoria di previsioni sono inseribili nello statuto con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, accedendo quindi alla procedura semplificata.
È evidente, e consigliata, l’opportunità di optare sempre per l’assemblea straordinaria per apportare modifiche agli statuti, onde evitare di dover fare distinzioni minuziose tra ciò che è facoltativo e ciò che è obbligatoriamente previsto dal Codice del Terzo Settore.
In materia di adeguamento statutario sono in fase di elaborazione in questi mesi vari modelli di statuto, anche da parte della Regione Veneto, conformi al D.lgs 117/17. CSV comunicherà tempestivamente qualsiasi novità sul tema.
Sul tema delle modifiche statutarie CSV di Verona, nell’impossibilità di fornire consulenze specifiche sull’adeguamento a tutti gli ETS, organizza incontri tematici distinti per tipologia di ente destinatario (OdV, APS e ONLUS, ed un incontro finale per gli ETS ad oggi non iscritti che abbiano però l’intenzione di iscriversi nel Registro unico). Requisito per accedere all’incontro è una conoscenza di base della Riforma del Terzo Settore, è sufficiente aver partecipato ad uno dei molti incontri tenuti da CSV negli anni 2017-2018 o formarsi attraverso la documentazione presente nella Sezione dedicata del sito. L’incontro non illustrerà la Riforma ma esaminerà in maniera operativa come modificare gli statuti entro il 3 agosto 2019.
Ogni tipologia di ente può trovare nel calendario eventi del sito CSV Verona la specifica formazione e da qui procedere con l’iscrizione obbligatoria.