Con circolare ministeriale del 27 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito indicazioni sulle modifiche obbligatorie che, in attuazione del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/17, gli Enti del Terzo Settore (ETS) dovranno apportare agli statuti entro il termine del 3 agosto 2019, termine disposto con il decreto correttivo 105/2018.
L’obbligo di modifica degli statuti riguarda tre categorie di enti: Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al Registro regionale del volontariato, Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro regionale o nazionale della promozione sociale e ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS.
Si tratta naturalmente solo di quelle associazioni che alla data del 3 agosto 2017, ovvero all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, erano già costituite ed iscritte nei rispettivi registri, perché gli enti che si sono costituiti dopo il 3 agosto 2017, già nella fase di costituzione si suppone si siano adeguati alle disposizioni previste dal D.lgs 117 e quindi abbiano degli statuti conformi alla nuova normativa.
Queste tre tipologie associative infatti, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 117/17 e della Circolare ministeriale 34 del 29 dicembre 2017 sulle questioni transitorie, sono le uniche per cui fino all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell’iscrizione a questo Registro si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione nei rispettivi registri.
Gli enti non iscritti in alcun Registro, invece, ad oggi non possono dichiararsi ETS e non devono adeguare gli statuti entro il 3 agosto; va da sé però che qualora, prima dell’entrata in vigore del Registro unico, intendano iscriversi in uno dei registri vigenti, dovranno adeguare gli statuti al D.lgs 117/17 con le modalità della Circolare.
Alla data di operatività del Registro unico le OdV iscritte e le APS iscritte, non avranno bisogno di richiedere una iscrizione formale, ma trasmigreranno di diritto dai loro registri speciali al Registro unico, come disposto dall’art. 54 CTS, una volta verificato l’adeguamento statutario al CTS entro il 3 agosto 2019.
Per le ONLUS invece sarà necessaria la richiesta specifica di iscrizione nel Registro Unico in una delle sezioni previste che corrispondono alle diverse tipologie di ETS previsti: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri ETS. Ciò è dovuto all’abrogazione delle ONLUS da parte del D.lgs 117/17, che imporrà pertanto alle ONLUS di scegliere la forma giuridica più adeguata tra quelle previste. Le ONLUS sono comunque tenute ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie entro il 3 agosto 2019, inserendo apposita clausola nello statuto che sospenda l’efficacia delle stesse fino al periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico, per consentire, ai fini di poter continuare a godere del regime fiscale ONLUS, di mantenere le previsioni del D.lgs 460/97 ma di “passare” al regime degli ETS quando questo sarà applicabile.
La circolare precisa poi i limiti alle modalità deliberative “alleggerite” per modificare gli statuti dell’art. 101 D.lgs 117/17, che prevede che sia possibile utilizzare le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per adeguare gli statuti. Come già anticipato dal Decreto 105/18, si precisa che il ricorso al regime alleggerito è possibile solo ed esclusivamente per l’adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del D.lgs 117 e non anche alle disposizioni che la norma considera derogabili o facoltative.
Nel testo segue un esame dettagliato delle previsioni inderogabili (per cui sono attivabili le maggioranze dell’assemblea ordinaria) e di quelle derogabili (per cui invece si applicheranno i quorum deliberativi dell’assemblea straordinaria), che vengono poi anche riassunte in una allegata tabella al documento e che saranno oggetto di un successivo approfondimento nelle prossime settimane da parte di CSV.
In materia di adeguamento statutario si segnala che la Regione Veneto ha elaborato dei format di Statuto conformi al D.lgs 117/17 per OdV e APS presenti sul sito istituzionale e anche nella sezione Formulari del sito di CSV Verona.
Sul tema delle modifiche statutarie CSV di Verona, nell’impossibilità di fornire consulenze specifiche sull’adeguamento a tutti gli ETS, ha organizzato degli incontri tematici distinti per tipologia di ente (OdV, APS e ONLUS, a un incontro finale per gli ETS ad oggi non iscritti che abbiano però l’intenzione di iscriversi nel Registro unico). Requisito per accedere all’incontro è una conoscenza di base della Riforma del Terzo Settore, è sufficiente aver partecipato ad uno dei molti incontri tenuti da CSV negli anni 2017-2018 o formarsi attraverso la documentazione presente nella sezione dedicata del sito. L’incontro non illustrerà la Riforma ma esaminerà in maniera operativa come modificare gli statuti entro il 3 agosto 2019.
Ogni tipologia di ente può trovare nel calendario eventi del sito CSV Verona la specifica formazione e da qui procedere con l’iscrizione obbligatoria.
A questa prima nota sullo stato dell’arte, il CSV di Verona pubblicherà a seguire un esame di tutte le modifiche da effettuarsi.
Per informazioni:
Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona
Elena D’Alessandro, responsabile Ufficio Consulenze
consulenze@csv.verona.it telefono 045 8011978 interno 4