IVA e Terzo settore, alcuni chiarimenti per il 2024

Una breve analisi per fare chiarezza sulla situazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), e per ribadire che il relativo regime dal prossimo gennaio rimane immutato.

 

Il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 (art. 5, comma 15-quinquies), prevede che alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 65.000 euro si applica, dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell’IVA, il cosiddetto regime forfettario dei contribuenti minimi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 58 a 63).

 

Questa disposizione è probabilmente legata alla tempistica relativa all’entrata in vigore delle novità in materia fiscale per il Terzo settore che non si è allineata alle aspettative (il cambio di regime IVA da “esente” a “escluso”, che però è stato prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2024), e si presta a diversi dubbi interpretativi.

 

Quello che appare pacifico è che le ODV e le APS, laddove svolgano attività di tipo commerciale, anche dopo il 1° gennaio possano comunque continuare a utilizzare il regime IVA per cui hanno optato fino a ora (ad esempio il regime di cui alla legge 398/91, che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo), e non siano quindi obbligate ad optare per il menzionato regime fiscale previsto dalla legge 190/2014 (art. 1, commi da 58 a 63).

 

L’articolo completo con una pratica tabella è consultabile sul sito di Cantiere Terzo Settore.

 

 

 

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Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it