La sorveglianza sanitaria è uno strumento a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in presenza di determinate mansioni e di particolari situazioni di rischio. Così come i lavori non sono tutti uguali, anche certe attività di volontariato possono richiedere delle attenzioni in più rispetto ad altre (come abbiamo visto anche per quanto riguarda l’uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale). Dunque, cosa prevede la legge in materia sorveglianza sanitaria per gli enti del Terzo settore? È quanto stiamo per approfondire, in questo articolo.
La sorveglianza sanitaria può essere prevista sia prima di cominciare una determinata mansione, per attestare l’assenza di controindicazioni e valutare l’idoneità della persona a svolgere quell’attività, sia periodicamente, per tenere monitorato lo stato di salute del lavoratore a distanza di tempo.
Effettuata dal medico competente (figura di cui parliamo nel dettaglio nel prossimo paragrafo), risulta fondamentale nel caso in cui il soggetto sia esposto a particolari situazioni di rischio, quali ad esempio:
Nel mondo del volontariato, gli enti con lavoratori equiparati o subordinati hanno l’obbligo di garantire a questi soggetti la sorveglianza sanitaria, qualora risulti necessaria dalla tipologia di mansione. Tale onere è a capo del datore di lavoro.
Per i volontari, invece, vi è la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, e questa può essere a proprio carico o a carico dell’associazione (sempre nei casi in cui sia eventualmente prevista). Proprio per questo, è consigliabile stabilire un accordo preliminare scritto tra ente del Terzo settore (ETS) e volontari, in modo da chiarire da subito sia gli aspetti pratici che economici della sorveglianza sanitaria.
Non tutti i medici possono effettuare la sorveglianza sanitaria (sempre nei casi in cui è prevista), ma solo il medico “competente” (o medico del lavoro).
Egli può essere un dipendente o un collaboratore di una struttura esterna (pubblica o privata), un libero professionista o un dipendente del datore di lavoro. L’importante è che sia in possesso degli idonei requisiti (specificati all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08) per poter ricoprire tale ruolo.
Oltre agli obblighi che il medico competente ha nei confronti dell’ETS (ad esempio, collaborare alla valutazione dei rischi, redigere il piano di sorveglianza sanitaria e i certificati di idoneità alla mansione specifica, aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio di ogni soggetto sottoposto a sorveglianza sanitaria, ecc.), anche il datore di lavoro dell’associazione deve rispettare vincoli precisi. Alcuni esempi sono:
Questo, chiaramente, nel caso in cui l’associazione abbia lavoratori subordinati che devono essere sottoposti a vigilanza sanitaria.
Per ETS di soli volontari, che quindi non hanno nominato un medico competente, i soggetti che vorranno sottoporsi a sorveglianza sanitaria potranno essere avviati:
Sebbene non vi sia un obbligo di legge che costringa i volontari a sottoporsi a sorveglianza sanitaria, è importante sottolineare, una volta in più, come questa attività debba essere considerata come uno strumento a vantaggio della propria salute e sicurezza.
Se nel mondo del lavoro (per casistiche come quelle menzionate all’inizio dell’articolo) la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, già solo questo dovrebbe essere un campanello d’allarme da non sottovalutare, prima di accingersi a un’attività che presenta rischi specifici.
Gli incidenti, è evidente, possono essere ugualmente presenti sia in un contesto lavorativo che di volontariato. Ecco perché a fare la differenza è la consapevolezza (o, al contrario, la leggerezza) con la quale vengono affrontate determinate mansioni.
Proprio nell’ottica di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro anche tra le associazioni di volontariato, in collaborazione con Studio Essepi Srl, CSV di Verona ha previsto ad aprile due giornate di formazione su queste tematiche.
Giovedì 7 aprile e giovedì 28 aprile, si terranno due incontri che approfondiranno ciascuno temi differenti, inerenti:
Questo articolo è stato scritto per CSV di Verona da Studio Essepi SRL, grazie a una collaborazione volta a creare nel volontariato la cultura della sicurezza attraverso approfondimenti fruibili e pratici.
Nell’area Gestione Associativa e Terzo Settore del nostro sito abbiamo attivato la nuova pagina Sicurezza sul Lavoro per Associazioni con tutte le principali informazioni sul tema.
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