In seguito al processo di Riforma del Terzo Settore è in corso l’uniformazione della disciplina del 5X1000 (DPCM 23 luglio 2020) che, in considerazione del “nuovo” sistema degli enti di Terzo settore, sta rivedendo procedure e adempimenti relativi al contributo.
Una recente novità riguarda i nuovi modelli e le nuove indicazioni previste per la rendicontazione a partire dal contributo 2020 (per chi dovesse ancora rendicontare annualità precedenti, valgono le regole pre-vigenti). Le indicazioni sono contenute nelle Linee guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del Decreto n. 488 del 22 settembre 2021, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020.
Il contenuto in sintesi
Gli enti del Terzo settore beneficiari del 5X1000, indipendentemente dall’importo percepito, hanno l’obbligo di rendicontare quanto ricevuto entro 12 mesi dalla data di percezione e di conservare documentazione, rendiconto e relazione illustrativa, per 10 anni.
L’obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione, unitamente al documento di identità dello stesso, si conferma essere a carico solo degli enti che ricevano una cifra superiore a 20.000 Euro. In questo caso l’invio al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali deve avvenire entro i 30 giorni successivi al termine ultimo per la rendicontazione ed esclusivamente via PEC.
Una novità introdotta dalla nuova disciplina è quella dell’obbligo di pubblicazione su proprio sito istituzionale: solo gli enti che hanno ricevuto un contributo superiore a 20.000 Euro dovranno, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, rendere pubblici il rendiconto e la relazione illustrativa e darne poi apposita comunicazione via PEC al Ministero entro i successivi sette giorni. Questa disposizione, naturalmente, non esclude che un ente che voglia rendersi particolarmente trasparente, possa comunque pubblicare i propri rendiconti sul sito istituzionale pur non avendo l’obbligo.
Il Decreto impone di utilizzare esclusivamente i modelli di rendicontazione predisposti che sono pubblicati nelle Linee guida esplicative e che si riportano in calce. Il modulo di rendiconto è composto da una parte anagrafica e una parte di rendicontazione delle spese sostenute classificate per macro voci, e si conclude con l’indicazione di allegare un elenco dei giustificativi delle spese. I giustificativi di spesa in sé non vanno allegati all’elenco.
Non viene predisposto un fac simile di relazione illustrativa in quanto questa dovrà essere redatta in forma discorsiva e riportare una breve presentazione dell’ente e della sua attività istituzionale e una descrizione delle attività concretamente svolte attraverso le spese rendicontate.
Un’ulteriore novità rispetto al passato è il termine per accantonare il contributo: qualora l’ente intenda accantonare quanto ricevuto o parte di esso per progetti pluriennali, ha la possibilità di farlo, con apposita delibera dell’organo di amministrazione, fino a un massimo di 36 mesi dalla data di percezione del contributo, redigendo l’apposito modello di rendiconto-accantonamento e potendo così rimandare l’utilizzo delle somme, che dovranno poi, entro lo stesso termine, essere rendicontate una volta spese.
Le spese che possono essere ammesse a rendiconto sono quelle collegate e coerenti con l’attività svolta, quelle effettivamente sostenute, quelle comprovate e tracciabili, quelle contabilizzate e legittime, ovvero non rientrare tra le spese non ammissibili. Nel rendiconto possono essere inserite, inoltre, solo spese che non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (così detto divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa). L’IVA è riconoscibile come spese rendicontabile solo nella misura in cui non è recuperabile.
Le Linee guida del Decreto riportano un’accurata descrizione delle macro-voci del modello di rendiconto con esempi delle voci di spesa inseribili e collegamento con la relativa parte di descrizione della relazione illustrativa. Vengono cioè distinte le tipologie di spese (risorse umane, spese utenze, spese generali, ecc..) con una dettagliata descrizione di ciò che può essere incluso.
Non è possibile utilizzare il contributo del 5X1000 per le seguenti spese:
– spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne sulla destinazione del 5X1000;
– investimenti finanziari;
– pagamento di multe o sanzioni;
– esborsi non effettivamente sostenuti perché compensazioni di crediti;
– spese successive alla cessazione dell’attività associativa.
Il documento contiene infine disposizioni sui controlli e sulle sanzioni che conseguiranno a eventuali irregolarità. Precisamente il Ministero può richiedere agli enti che trasmettono la rendicontazione documenti aggiuntivi, in primis i giustificativi di spesa, oppure eseguire verifiche amministrativo-contabili presso la sede. In caso di mancata pubblicazione pur essendone obbligati, il Ministero diffida a pubblicare la rendicontazione entro 30 giorni e in caso di inadempimento eroga una sanzione pari al 25% del contributo ricevuto. Il contributo, inoltre, va restituito, in tutto o in parte, nei casi di dichiarazioni mendaci, di utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle istituzionali o per spese di pubblicità relative al 5X1000, di mancata rendicontazione o mancato invio nei casi in cui si è tenuti, o infine per mancanza dei requisiti per poter ricevere il 5X1000 o di cessazione dell’attività dell’ente.
Per informazioni
CSV di Verona
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