Riconoscimento della personalità giuridica, promemoria dalla Regione Veneto

Ad oggi, non essendo ancora entrato in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non è possibile richiedere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità dell’art. 22 D.lgs 117/17, ovvero, tra le altre caratteristiche, con un patrimonio di 15.000 Euro per le associazioni, ma è necessario rispettare le previsioni del DPR 361/2000 e per la regione Veneto della DGR n. 134 del 17 febbraio 2017.

Si ricorda che il riconoscimento della personalità giuridica comporta l’acquisizione della così detta autonomia patrimoniale perfetta ovvero l’associazione risponde dei propri debiti unicamente con il proprio patrimonio. Al contrario, se l’associazione non è riconosciuta, non ha cioè l’autonomia patrimoniale perfetta, gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, dovranno rispondere anche con il patrimonio personale dei debiti contratti (art. 38 c.c.).
Attualmente la richiesta del riconoscimento può essere inoltrata al Prefetto (riconoscimento nazionale) oppure alla direzione regionale persone giuridiche della propria regione di operatività (riconoscimento regionale). Il riconoscimento della personalità giuridica presso gli appositi registri delle persone giuridiche è un procedimento assolutamente indipendente e diverso dall’iscrizione nei registri regionali delle ODV o delle APS.

Per la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica regionale ai sensi del DPR 361/2000 e della DGR 134/2017 è necessario presentare la documentazione presente nel sito della regione Veneto nella sezione dedicata.

Questi i requisiti che devono essere previsti nell’atto pubblico di costituzione dell’associazione:
– l’ambito di operatività dentro i confini della regione Veneto;
– le finalità dello statuto rientranti nelle materie di competenza regionale (art. 117 Cost.);
– assenza di scopo di lucro;
– patrimonio richiesto: fondo di dotazione iniziale minimo di 20.000 Euro dei quali il 50% (pari a 10.000 Euro) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi. Il patrimonio deve essere indicato nello statuto così come descritto, dimostrato da apposita certificazione bancaria e indicato nei conti d’ordine del bilancio finché l’ente rimane in vita.

 

Gli enti dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 non possono diminuire il patrimonio in maniera autonoma tramite modifiche statutarie per adeguarlo alla normativa del Terzo settore.

 Promemoria su indicazione della Regione Veneto.

  

Per informazioni

CSV di Verona
Ufficio Consulenze – Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it