Una importante sentenza sottolinea il ruolo del Terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione

La Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, nel pronunciarsi in merito a un ricorso promosso dallo Stato relativamente a una legge della Regione Umbria, riporta l’attenzione sull’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, già oggetto di dibattiti in merito alle possibili collaborazioni tra enti del Terzo settore (ETS) e pubblica amministrazione (PA), definendo la co-programmazione e la co-progettazione come importanti canali di amministrazione condivisa tra il pubblico e il privato per il perseguimento del bene comune. 

La legge regionale oggetto del ricorso riconosceva e dettava alcune disposizioni in merito alle cooperative di comunità, che sono soggetti privati non riconducibili di per sé ad una determinata “veste” giuridica, ma sorti come esperienze di cittadinanza attiva e sempre più di frequente costituiti tra enti pubblici, enti privati e cittadini per occuparsi di un determinato interesse comune a tutte le parti, ad esempio gestire un bene del territorio di riferimento. Nel disciplinare le cooperative di comunità, la Regione nella legge regionale incoraggiava forme di coinvolgimento di tali enti nei rapporti con gli enti pubblici rifacendosi all’art. 55 del D.lgs 117/17 (Codice Terzo Settore), che però- e su questo verteva il ricorso statale- si rivolge esclusivamente agli enti del Terzo settore e non a tutti gli enti privati.

La Corte ha sottolineato che, nel pieno rispetto della lettera dell’art. 55 CTS, le forme di collaborazione pubblico-privata in questione si intendono applicabili alle cooperative di comunità solo quando esse si costituiscano nella forma di ente del Terzo settore (ETS), in quanto le cooperative possono, avendo i requisiti, costituirsi e iscriversi come tali. ​

L’importanza storica della sentenza, tuttavia è contenuta nella parte in cui, esaminando la portata dell’art. 55, ribadisce il ruolo innovativo e fondamentale della previsione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118 della Costituzionee la identifica come  una delle prime volte in cui viene normato il procedimento dell’azione sussidiaria dei cittadini attivi, dando così un valore costituzionale alle collaborazioni tra ETS e PA. Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento vengono riservati agli ETS, continua la Sentenza, in quanto proprio essi sono rappresentativi di quella “società solidale” che, grazie alla prossimità, alla rete sul territorio, e alle competenze, è partner ideale per una efficace amministrazione condivisa. ​

La Corte Costituzionale afferma, infine, anche citando la giurisprudenza europea sul tema, che il valore su cui si fondano le forme di collaborazione tra PA e ETS, non è affatto quello della concorrenza, come riportava il parere del Consiglio di Stato (n. 2052 del 20 agosto 2018) che, riconducendo tutte le forme di collaborazione pubblico-privato alle gare di appalto, sembrava “chiudere” a forme innovative di co-progettazione tra l’ente pubblico e il Terzo settore. Il valore fondante di tali rapporti è invece, secondo la Corte Costituzionale, quello della solidarietà, fermo restando il contributo degli enti del Terzo settore, in condizioni di pari trattamento, e nel rispetto del principio di trasparenza dei procedimenti amministrativi, al perseguimento delle finalità sociali.​

 

 

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