Nuovi modelli di bilancio per gli enti del Terzo settore

Tutti gli enti del Terzo settore (ETS) dal bilancio 2021, in approvazione nel 2022, hanno l’obbligo di utilizzare i modelli di bilancio previsti con il Dm 39 del 5 mar. 2020, come già segnalato al momento della disposizione.
Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che è operativo dal 23 novembre 2021, si aprono diverse questioni applicative sui nuovi modelli di bilancio ETS.
La nota ministeriale del 5 apr. 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito, vediamoli di seguito.

Per gli ETS neo-iscritti nel Registro, i nuovi modelli di bilancio devono essere utilizzati soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione, cioè da quando l’ente pur già operante, diventa formalmente un ETS. Se l’iscrizione avviene nell’ultimo trimestre dell’anno, da ottobre a dicembre, però, l’associazione non deve reimpostare l’intero bilancio dell’anno in corso, ma può iniziare ad adottare il bilancio ETS direttamente dall’esercizio successivo.

Allo stesso modo, anche l’associazione neo-costituita e iscritta nell’ultimo trimestre dell’anno, può evitare di redigere un bilancio ETS per pochi mesi di attività ma l’anno successivo elaborerà un bilancio comprendente anche gli ultimi tre mesi dell’esercizio precedente.

In merito agli enti che prima dell’entrata in vigore del RUNTS erano già ETS, ovvero le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS, anch’esse devono applicare i nuovi modelli di bilancio dall’esercizio 2021 in approvazione nel 2022, applicando già pienamente l’art. 13 D. Lgs 117/17.

Il Codice del Terzo Settore dispone inoltre per gli ETS l’obbligo di deposito del bilancio nel RUNTS ogni anno entro il 30 giugno. La nota precisa che nel 2022 é da escludersi il rispetto di tale adempimento per le ODV e le APS in trasmigrazione, in quanto l’esito delle verifiche in corso di trasmigrazione verosimilmente si concluderà dopo la data del 30 giugno. Il deposito del bilancio ETS dovrà comunque farsi entro 90 giorni dalla formale iscrizione nel RUNTS che verrà comunicata dagli uffici del RUNTS a conclusione delle verifiche.

Si ricorda infine, nella redazione dei modelli di bilancio ETS, che il principio contabile OIC n. 35, ha previsto come misura di semplificazione la possibilità di non compilare il bilancio comparativo 2020 (colonna Es. t-1) per questo primo anno di adozione dei modelli di bilancio.


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