Il Decreto CuraItalia diventa definitivo: integrate alcune agevolazioni per il non profit

È stato pubblicato il testo definitivo del Decreto n. 18/2020 di misure per l’emergenza COVID-19 (D. CuraItalia) integrato con alcune modifiche, tra cui alcune previsioni a beneficio del mondo non profit.

Le principali agevolazioni riguardano certamente le proroghe per alcuni adempimenti e scadenze con lo scopo di alleggerire gli enti del non profit impegnati a vario titolo nella gestione delle emergenze, molte già contenute nella stesura originale del Decreto già illustrata.

Viene confermata ed estesa a tutto il mondo degli enti non profit, e non più solo a ODV, APS e ONLUS, la proroga per l’approvazione del bilancio, comprensivo anche del bilancio sociale, al 31 ottobre 2020 a causa della attuale impossibilità di assembramento per convocare una assemblea. Si ricorda in proposito che il Decreto prevede la possibilità di effettuare comunque l’assemblea di approvazione del bilancio in forma telematica entro il 31 luglio, anche quando non espressamente previsto dallo statuto, purché sia possibile verificare l’identità del socio e sia garantito l’effettivo diritto di partecipazione e di voto.

Sono inoltre prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per lo svolgimento di attività previste e finanziate con progettazione regionale o nazionale per organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS e sempre per il 31 ottobre viene confermata la proroga per l’adeguamento al D.lgs 117/17 degli statuti degli stessi enti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Per i volontari impegnati in servizio di protezione civile, è previsto che i datori di lavoro concedano l’assenza per attività di volontariato fino a un massimo di 180 giorni (di legge normalmente sono 60), con mantenimento del posto di lavoro e mantenimento del trattamento retributivo. La deroga ha lo scopo di incentivare l’attività dei volontari nell’emergenza COVID19. A questi volontari deve essere naturalmente garantita l’adeguata copertura assicurativa obbligatoria per tutto il tempo del servizio.

Con lo scopo di alleggerire alcuni oneri amministrativi, viene prorogato a tre anni, l’aggiornamento periodico biennale per la revisione e il rinnovo da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dell’elenco dei soggetti operanti nella cooperazione internazionale.

In tema di erogazioni liberali, per finanziare misure per emergenza COVID-19, il Decreto ricomprende gli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti che possono ricevere donazioni con le stesse agevolazioni fiscali per il donatorepreviste per le associazioni.

Una importante proroga per le scadenze rendicontative riguarda infine il contributo del Cinque per mille. Come disposto dal Dpcm 23 aprile 2010, attualmente deve essere utilizzato, salvo casi particolari, e rendicontato obbligatoriamente entro un anno dalla ricezione degli importi. Il Decreto come convertito, estende, solo per il 2020, in riferimento quindi al Cinque per mille del 2017 che si è ricevuto nel corso del 2019, questo termine: il beneficiario avrà 18 mesi a partire dalla data in cui il contributo è stato liquidato per la rendicontazione dello stesso.

Il testo definitivo del Decreto come integrato da L. di conversione n. 27/ 2020 è consultabile in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020.

 

 

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