Trasparenza ed equiparazione ai partiti politici, il “Decreto Crescita” fa un passo indietro

Con il “Decreto Crescita”, dallo scorso 30 aprile, il Governo ha ridimensionato gli eccessivi obblighi di trasparenza inseriti nella così detta Legge “Spazzacorrotti” (L. 3/2019): ha annullato l’equiparazione degli enti di Terzo settore (ETS) ai partiti politici, prevedendo per loro delle semplificazioni.

La Legge 3/2019 (“Spazzacorrotti”) aveva, infatti, equiparato le associazioni ai partiti politici: qualora l’organo amministrativo di un’associazione fosse in tutto o in parte composto da persone con dieci anni di incarichi politici alle spalle, l’associazione (o fondazione) avrebbe dovuto adempiere. L’obbligo prevedeva, entro il 15 luglio di ogni anno, la pubblicazione nel sito istituzionale di statuto, bilancio corredato dalla relazione integrativa, verbale di approvazione da parte dell’Assemblea. Un’attuazione, prevista già per l’anno corrente, che riportava in sostanza le previsioni richieste ai partiti politici dall’art. 5 della Legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

Anche a seguito delle diverse proteste dal mondo del Terzo settore, il Governo ha ridimensionato questa previsione, con l’art. 5 co. 4 del così detto “Decreto Crescita” (30 aprile 2019), prevedendo espressamente delle semplificazioni per gli enti del Terzo settore. All’art. 43 del Decreto Crescita, infatti, si precisa che l’estensione degli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i partiti politici e, pertanto, l’equiparazione agli stessi, si applica solo a:
-fondazioni, associazioni, comitati nei quali la composizione degli organi direttivi viene determinata o coordinata da partiti politici;
-fondazioni, associazioni e comitati che erogano contributi superiori a 5.000 Euro all’anno a sostegno di iniziative di partiti politici;
-fondazioni, associazioni, comitati i cui organi direttivi siano composti per almeno un Terzo da membri di organi politici o persone che, nei sei anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi di governo, anche a livello locale ma in comuni con più di 15.000 abitanti.
Quest’ultimo punto, in particolare, non si applica agli enti del Terzo settore del D.lgs 117/17 e ad associazioni o fondazioni appartenenti a confessioni religiose, realtà esonerate quindi dagli obblighi dei partiti politici.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui si attende l’attivazione, sono enti del Terzo settore e quindi esonerati dagli obblighi citati, gli enti iscritti negli attuali Registri, cioè Organizzazioni di Volontariato iscritte, Associazioni di Promozione Sociale iscritte e ONLUS iscritte alla Anagrafe delle ONLUS.

Ne deriva dunque che per gli altri due casi previsti, ovvero i casi in cui gli organi direttivi vengano determinati in tutto o in parte da partiti politici, o in caso di erogazioni riconducibili a partiti politici, gli obblighi di trasparenza vengono applicati anche agli ETS.

Da notare, infine, che per quegli Enti che, per forza o per scelta, rimarranno esclusi dagli ETS e non si iscriveranno nel RUNTS, sono applicabili gli obblighi di trasparenza e pubblicazione del bilancio dei partiti politici.

 

Informazioni
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