In scadenza la sanatoria Cinque per mille 2016

Entro venerdì 30 settembre si può provvedere alla sanatoria per accreditarsi al Cinque per mille del 2016.


 

 

Anche per il 2016 è stata prevista la possibilità di regolarizzare la propria posizione, approfittando di una sanatoria entro venerdì 30 settembre, per quelle associazioni  “ritardatarie” del Cinque per mille, che non si sono accreditate entro il 9 maggio 2016 come da disposizioni, o che non hanno inviato, in seguito all’accreditamento, la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.

Non tutto è perduto, quindi, per le associazioni che non si sono ancora accreditate: al riparto delle quote del Cinque per mille potranno partecipare anche gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

Nel mese di maggio, infatti, sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi delle associazioni che possono accedere al beneficio che avevano compiuto la procedura di accreditamento entro il 9 maggio, che successivamente sono stati integrati con gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di accreditamento dopo il termine. In seguito gli enti hanno avuto tempo fino al 30 giugno per inviare per raccomandata alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attestasse la permanenza dei requisiti richiesti.

Qualora l’Ente non abbia concluso tutti i vari adempimenti, con le relative scadenze, per concludere l’accreditamento, può ora rimediare al ritardo pagando 258 Euro di sanzione, con il Modello F24 (Codice Tributo 8115) e comunque provvedendo sia all’accreditamento (tramite CAF o commercialista o comunque intermediario abilitato) che all’invio della dichiarazione sostitutiva alla DRE (Direzione delle Entrate del Veneto, Via G. de Marchi n.16, 30175, VE o via pec).

Naturalmente è possibile usufruire della sanatoria solo qualora l’Associazione avesse già diritto al beneficio all’epoca dei termini previsti, ovvero entro il 9 Maggio 2014 fosse Associazione iscritta ai Registri o riconosciuta o comunque uno dei soggetti previsti dalla normativa quale avente diritto a ricevere tale contributo.
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