Introduzione del regime IVA per associazioni: la proposta alla Legge di Bilancio 2022

AGGIORNAMENTO 21/12/2021

Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, il Senato, anche grazie alle sollecitazioni da parte del mondo dell’associazionismo, ha approvato un emendamento alla Legge di bilancio 22, e pertanto al Decreto fiscale che porta l’emendamento di inserimento dell’IVA in questione, che avrebbe come conseguenza quello di rimandare l’applicazione del regime IVA al 2024. Il pericolo non è quindi scongiurato, ma per lo meno rimandato di due anni per consentire alle associazioni di studiare bene la casistica e di organizzarsi.

 

 

AGGIORNAMENTO 20/12/2021

Nonostante l’azione congiunta delle rappresentanze del volontariato e del Terzo Settore per un “passo indietro” del Governo in merito all’emendamento, anche nella seduta della Camera è stato approvato in via definitiva il Decreto fiscale che comporta l’attivazione del regime IVA per alcune attività dell’associazionismo che attualmente si trovano fuori regime IVA. L’obiettivo è ora chiedere una revisione dell’obbligo in sede di approvazione della Legge di Bilancio cui il Decreto fiscale è collegato.

I CSV rinnovano l’appello alle forze politiche parlamentari per scongiurare questo provvedimento che metterebbe in grande difficoltà una larga parte delle associazioni che sono in prima linea per sostenere le proprie comunità e le persone in difficoltà in questo difficile periodo di emergenza sanitaria”.

 

 

Il Governo nel progetto della Legge di bilancio 2022 (DL 146/2021) ha inserito una previsione che, se fosse approvata in via definitiva, porterebbe a considerare come attività commerciali alcune attività svolte dalle associazioni che ad oggi sono invece escluse dal regime IVA.

 

Se la previsione in questione venisse approvata, comporterebbe l’applicazione del regime IVA delle seguenti attività:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
  • cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
  • somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle associazioni di promozione sociale.

 

Pur essendo in applicazione del regime IVA, la proposta è di prevedere attività esenti IVA (a condizione che ciò non comporti distorsioni della concorrenza a danno delle imprese sociali soggette all’IVA) le seguenti attività:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
  • prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport in questione;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi in occasione di manifestazioni propagandistiche;
  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle associazioni di promozione sociale nei confronti di soggetti indigenti.

 

Si sottolinea la distinzione sopra riportata: rientrare in campo IVA non significa dover corrispondere il tributo, l’ente non profit può infatti rimanere esente dall’IVA nei casi elencati, ma dovrebbe dotarsi di una partita IVA con i relativi adempimenti di gestione (registrazioni, dichiarazioni IVA, ecc.).

Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), l’emendamento dispone che, in attesa della piena operatività del Tit. X del D.lgs 117/17, ovvero delle disposizioni fiscali del Terzo settore che sono in attesa di autorizzazione della Commissione europea, si possa nel frattempo applicare ai fini IVA il regime forfetario della L. 190/2014, se i ricavi sono inferiori a 65.000 euro. Il regime forfetario in questione quindi per ODV e APS di ridotte dimensioni comporterebbe significative semplificazioni negli adempimenti, come ad esempio, non dover presentare dichiarazioni e comunicazioni annuali IVA e di non dover registrare i corrispettivi.

La proposta non è ancora definitiva e comporta numerosi risvolti tecnici, anche in coordinamento con il regime fiscale degli enti del Terzo settore che è ancora in fase transitoria.
Il Terzo settore tutto e le sue rappresentanze si stanno attivando nel tentativo di ottenerne almeno una sospensione.

Si provvederà ad aggiornare sul tema con prossime comunicazioni.

Si segnala una possibile lettura di approfondimento nel sito vita.it

 

 

Per informazioni
CSV di Verona
Ufficio Consulenze – Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it