Ruolo delle Organizzazioni di Volontariato negli organismi del volontariato

I due articoli della L. 30 agosto 1993 n. 40 che si riportano di seguito, interessano il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato, in particolare l’istituzione della Conferenza Regionale del Volontariato e la rappresentanza nel Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato Veneto (Co.Ge.).

 

Art. 7 – Conferenza regionale del volontariato
1. E’ istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
2. La conferenza è formata da:
a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;
b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.
3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall’inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.
4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all’interno dell’osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.
Art. 14 quater – Comitato di gestione del fondo speciale regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 7.
2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 7. (15)
2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all’esplicazione dell’attività. (16)
2 ter. In fase di avvio dell’attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l’informazione. (17)

 

 

 

 

– Dalla fondazione ad oggi 
– Ente gestore: Federazione del Volontariato di Verona ONLUS
– Organi amministrativi
– Soci aderenti alla Federazione del Volontariato di Verona ONLUS
– Assemblee
– Sostenitori 
– Convenzioni e adesioni

– Bilancio economico e sociale 2015