Linee guida sulle raccolte fondi e nuovo modello di rendiconto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato lo scorso luglio 2022 il Decreto di approvazione delle Linee guida sulle raccolte fondi del 9 giugno 2022, uno dei molti decreti attuativi del Codice del Terzo Settore, previsto dall’art. 7 del codice, volto a dare indicazioni sulle modalità e sull’obbligo di rendicontazione delle entrate derivanti dalle raccolte di fondi.

 

Le Linee guida oggetto del decreto disciplinano dal punto di vista definitorio e sostanziale la raccolta fondi, estendendo la possibilità di effettuare raccolta fondi, intesa come tutto quel complesso di attività che un ente svolge per finanziare le attività di interesse generale, a tutti gli enti del Terzo settore (ETS), siano essi commerciali o non commerciali, anche in forma organizzata e continuativa.

 

Il documento riporta poi i principi cui gli enti devono attenersi nello svolgimento della raccolta fondi: pubblicità, trasparenza, verità, richiamando anche doveri di comunicazione eticamente responsabile, correttezza gestionale, non utilizzo di strumenti ingannevoli o di eccessive pressioni.

 

Le entrate delle raccolte fondi dovranno essere utilizzate o per specifici progetti o in generale per le attività di interesse generale e si richiama il principio della efficacia di base della raccolta fondi: fatti salvi eventi imprevedibili, le spese della raccolta devono essere congruamente inferiori ai fondi raccolti.

 

Le Linee guida esaminano poi alcune delle principali tecniche di raccolta fondi utilizzate dagli enti: comunicazioni con materiale promozionale (direct mail), campagne telefoniche (telemarketing), contatto diretto con il donatore (face to face), campagne pubblicitarie (direct response television), organizzazione di eventi, che possono prevedere anche la cessione di beni di modico valore (merchandising o offerta occasionale di beni), raccolta fondi attraverso i salvadanai, collaborazioni con il mondo delle imprese for profit, sostegno a distanza, lasciti testamentari, numerazioni per raccolte fondi telefoniche e donazioni online.

 

Il fatto che il Codice del Terzo Settore e il documento ministeriale descrivano la raccolta di fondi anche continuativa, non deve però confondere sul piano fiscale: per quanto riguarda la cessione da parte dell’ETS di beni o servizi, infatti, tali entrate non concorrono alla formazione del reddito solo se occasionali.

 

Ampio spazio viene poi dedicato dalle Linee guida all’obbligo di rendicontazione della raccolta fondi ai fini di tutela e buona fede pubblica: all’interno del bilancio ETS una apposita sezione (la sezione C) è dedicata alle entrate/uscite derivanti da raccolte fondi anche per dare particolare evidenza e visibilità a tali attività attraverso l’obbligo di deposito del bilancio nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, di cui in questo articolo diamo conto.

 

Per le raccolte fondi occasionali inoltre, come già precedentemente disposto, vige l’obbligo di redazione di un rendiconto ad hoc: per ogni raccolta fondi occasionale l’ente dovrà compilare un rendiconto secondo il modello ministeriale previsto dal Decreto, accompagnato da una relazione illustrativa di descrizione delle varie iniziative.

 

A partire dal deposito del bilancio ETS 2022 nel RUNTS, entro il 30 giugno 2023, sarà già obbligatorio allegare i rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali che si sono eventualmente svolte riportando entrate e uscite e descrizione dell’attività esclusivamente su modello ministeriale.
In calce alle Linee guida è infatti pubblicato il modello di rendiconto, che si applica a partire dalle entrate da raccolte fondi sostenute nel corso dell’esercizio 2022.
Il modello editabile è a disposizione accedendo in area riservata nella sezione Rendicontazione e bilancio economico.

 

 

Per informazioni
CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it