Stop ai voucher, soluzioni possibili

Dallo scorso anno sono stati aboliti i voucher. Come possono fare le associazioni che hanno bisogno di prestazioni retribuite per attività accessorie?

 

È da premettere che il diritto del lavoro prescinde la tipologia di datore di lavoro e che pertanto non vi sono forme di contratto agevolate o differenziate per gli Enti del Terzo Settore (da ricordare che il così detto “Contratto cooperativa” è il tipo di contratto collettivo e non individua necessariamente la tipologia del datore di lavoro).
Come da disciplina giuslavoristica inoltre, quando vi sia un rapporto di subordinazione continuativo con la persona che presta l’attività, in cui il datore di lavoro (associazione) impartisce istruzioni e strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la tipologia di rapporto è quella di lavoro dipendente nelle sue varie forme.
Molte associazioni necessitano però non di prestazioni fisse e continuative ma di prestazioni occasionali, magari concentrate in alcuni periodi dell’anno e non sempre è possibile affidare l’incarico a professionisti con incarico professionale. Si pesi ad esempio al tipico caso di un educatore che debba gestire una serie di laboratori nelle scuole per conto dell’associazione o alla persona che svolga piccoli lavori di manutenzione della sede associativa.
La tipologia di contratti di lavoro è varia e articolata e solo un consulente del lavoro, prendendo in esame le caratteristiche dell’ente e dell’attività da svolgere, può individuare la corretta forma lavorativa per il rapporto.

 

Si possono tuttavia richiamare rapidamente di seguito i principali tipi di contratto per prestazioni occasionali utilizzati dagli Enti del Terzo Settore.

Il contratto di lavoro a chiamata prevede che il lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo saltuario, con la possibilità anche di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ma si può applicare solo a giovani fino a 24 anni e ad adulti con più di 55 anni, con un limite di 400 giornate lavorative in tre anni, salvo eccezioni. Vi sono inoltre alcune attività interdette dall’applicazione di tale forma contrattuale dai CCNL, ad esempio il settore alimentare.

Il contratto di prestazioni di lavoro occasionale (così detto “nuovi voucher”) prevede che il lavoratore operi in maniera non continuativa in una attività extra rispetto alle attività istituzionali, seppure sotto la direzione del datore di lavoro, ed ha dei precisi limiti economici riferiti all’anno di svolgimento della prestazione. Per ciascun prestatore, infatti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, l’importo complessivo di retribuzione non può essere superiore a 5.000 Euro, con il limite di 2.500 Euro per un unico utilizzatore (datore di lavoro) e con dei limiti orari di 280 ore annue di prestazione. Vi sono alcuni limiti precisi per l’utilizzo di tale contratto: non si può applicare al lavoratore che, con lo stesso datore di lavoro, abbia avuto negli ultimi sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e continuativa, non è utilizzabile dal datore di lavoro che nel corso dell’anno precedente abbia occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati ed è infine vietato per attività agricole (tranne per alcune tipologie di lavoratori), di edilizia, in esecuzione di appalti. L’associazione che si avvalga di questo tipo di contratto dovrà farsi firmare una dichiarazione da parte del lavoratore del non superamento di limiti di legge in sede di conferimento di incarico (è sempre consigliata la redazione di una lettera di incarico) e fornire comunicazione preventiva all’INPS (come era per i voucher). Questi nuovi voucher, infatti, hanno forma telematica, gestita esclusivamente dall’INPS con una apposita piattaforma, attraverso la quale, viene fatto anche il pagamento delle contribuzioni, versando l’INPS i relativi contributi alla gestione separata e all’INAIL. L’associazione-datore di lavoro non ha quindi altri oneri.

Il contratto d’opera di lavoro autonomo occasionale, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, il limite è, come per i nuovi voucher, di 5.000 Euro lordi di retribuzione massima all’anno ma non ha vincoli di orario e non avviene telematicamente. Per l’associazione oltre alla lettera di incarico e alla certificazione da richiedere al prestatore del non superamento di limiti di retribuzione, vige l’onere del versamento mensile della ritenuta con F24, della emissione della Certificazione Unica e della redazione del 770.

In sintesi si può dedurre che per l’associazione che intenda avvalersi di una prestazione occasionale vi siano diverse forme di contratto ma, naturalmente, è necessario in ogni caso rivolgersi a consulenti esperti per individuare la forma più adeguata e per capire in che casistica si rientri, anche allo scopo di essere certi negli oneri contributivi.

Si ricorda, sul tema dei contratti di lavoro, che la legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha introdotto l’obbligo di pagare gli stipendi in maniera tracciata dal 1° luglio 2018. Il divieto di pagamento in contanti riguarda chi ha un contratto di lavoro: subordinato a tempo indeterminato/determinato, a tempo pieno/part-time; di apprendistato; flessibile e lavoratori soci di cooperative con contratti subordinati.
Il divieto non vale invece per i lavoratori domestici di persone fisiche, dipendenti della Pubblica Amministrazione, tirocini, prestazioni occasionali e borse di studio.

 

Per informazioni:
Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona
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