Certificato penale, un “passo indietro”

In relazione agli obblighi di richiesta del certificato penale presso il Casellario giudiziale per i volontari che operano con i minori da parte del Ministero di Giustizia, è stato disposto: A) l’esclusione dei volontari e comunque di chi non abbia un rapporto contrattuale di lavoro; B) il rilascio di un’autocertificazione da parte del lavoratore, purché sia stata presentata la domanda di rilascio del certificato, in attesa che le procure si organizzino in relazione al nuovo obbligo.


Ciò è stato definito da una circolare diramata dal Ministero della Giustizia, una nota sulla portata applicativa e una seconda nota sui tempi di rilascio emesse dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, interpretando il Decreto 39/2014 sull’ obbligo.

Il Decreto di marzo all’art. 2 prevede, infatti, che dal 6 aprile 2014 chiunque intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività  professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti  e regolari con minori, debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne a taluno dei reati di cui all’ artt. 600 del Codice Penale ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Pene da 10 a 15.000 Euro.

Il rilascio della “fedina penale”  va richiesta da ogni interessato presso ogni Procura della Repubblica con il pagamento di 1 marca da bollo da 16 Euro più una marca da 7,08 Euro se il certificato è urgente o da 3,54 Euro senza urgenza: si tratta di circa 20 Euro che diventano 40 in quanto il certificato penale ha valenza di soli sei mesi.

Considerato il gravoso onere che questo adempimento rappresenta, specie in tempi così brevi,  il coordinamento CSVnet ha elaborato un’azione comune per richiedere al Governo, un “passo indietro” o per lo meno delle semplificazioni per le associazioni.

Sono state pubblicate venerdì 4 aprile i chiarimenti riportati in apertura a questa comunicazione. Con riferimento al punto A) la nota esplicativa n. 2  ribadisce esplicitamente che
«esse [le nuove norme] valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro». Pertanto i volontari e coloro che operano al di fuori di un “rapporto di lavoro”, quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i così detti “sportivi dilettanti”), non sono obbligati a richiedere il rilascio del certificato penale. Permangono delle perplessità in campo sportivo dilettantistico, per quanto riguarda i collaboratori inquadrati come co.co.co. (sia ordinari che amministrativo/gestionali) e come liberi professionisti in possesso di partita IVA, in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, è opportuno procedere con la richiesta del certificato.

Il nuovo obbligo vale solo per i contratti di lavoro siglati dal 7 aprile 2014 e anche nel settore sportivo dilettantistico e nelle attività di volontariato, esclusivamente per i datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti, co.co.co./pro. e liberi professionisti, in attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Come specificato, anche su pubblicazioni de Il Sole 24 ore di venerdì 4 aprile a pagina 38, rimane ferma l’esenzione per l’imposta di bollo per soggetti che ne hanno diritto (DPR 642/72, ovvero ONLUS e ODV). Un approfondimento è possibile anche sulla testata Vita online e sul sito del coordinamento dei CSV d’Italia CSVnet.


Il Ministero ha fornito anche un numero telefonico per informazioni: 06 97996200.

Il CSV di Verona, continuerà comunque a produrre tempestivi aggiornamenti su eventuali ulteriori novità sul sito istituzionale.

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