Imposte di registro per il Non Profit

Dal primo Gennaio 2014 la normativa prevede variazioni in tema di imposta di registro (alcune già contenute in norme di anni precedenti, ma con entrata in vigore dall’anno in corso). Di seguito alcune indicazioni.


 

 

 

Il D. Lgs 23 del 2011 (art. 10) dispone che dal primo gennaio 2014 le ONLUS non godano più dell’agevolazione fiscale dell’imposta di registro fissa per l’acquisto a titolo oneroso di immobili (168 Euro), ma che debbano pagare l’equivalente del 9% del valore di compravendita.
Si dispone inoltre l’aumento dell’ammontare delle imposte fisse di registro: a partire dal 1° gennaio 2014 saranno dovute, per tutti gli enti non esenti, nella misura di 200 Euro e non più di 168 Euro (si veda il DL 12 settembre 2013, n. 104: decreto “Istruzione”, norme in materia di “Istruzione, università e ricerca”, pubblicato e in vigore dal 12 settembre nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò significa, quindi, che per le ONLUS (non per le OdV iscritte per cui, ex art.8 L. 266/91, esiste un’esenzione generale dall’imposta di registro) dal 2014 diventerà molto gravosa l’imposta di registro sull’acquisto di un immobile (9% del valore di compravendita) e nei casi in cui l’imposta sia fissa (es. registrazione Statuto, Verbali, ecc.), anziché 168 Euro ne siano dovuti 200.

 

 

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