Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti superiori a 10.000 euro entro il 30 giugno

Aggiornamento 30/06/2021

Successivamente alla pubblicazione di questo articolo, è intervenuta una Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (n. 6 del 25 giugno 2021) che comunica che le somme del contributo 5X1000 non sono soggette agli obblighi di pubblicità della L. 124/2017 e che quindi queste entrate non vanno comprese nel rendiconto da pubblicarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

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Entro il 30 giugno di ogni anno tutte le associazioni, fondazioni e ONLUS hanno l’obbligo di pubblicare, sul proprio sito o portale digitale, un rendiconto delle somme e vantaggi percepiti da enti pubblici nell’esercizio precedente, se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.
Qualora l’ente non disponga di un proprio sito internet o di un portale digitale pubblico (anche pagina Facebook, ad esempio), è possibile pubblicare il rendiconto sui portali della rete associativa di adesione. Non è sufficiente dunque che i contributi pubblici siano correttamente inseriti nel bilancio dell’associazione, ma è necessario darne specifica evidenza con un rendiconto a parte, facendo riferimento, con un criterio “per cassa”, all’esercizio in cui i contributi sono stati effettivamente incassati e non all’anno di stanziamento dalla pubblica amministrazione.

Inizialmente il termine era fissato per il 28 febbraio (L. 124/17), successivamente, anche in considerazione di un generale allineamento di tutte le scadenze rendicontative al 30 giugno con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, è stata spostata al 30 giugno con la modifica alla norma del DL 34/19 (“Decreto Crescita”).

Lo stesso D. Crescita all’art. 35 specifica che oggetto della pubblicazione sono tutte le informazioni utili a dare trasparenza di sovvenzioni, sussidi e contributi ma anche vantaggi e aiuti, sia in denaro che in natura: ciò indica dunque che l’ente interessato non deve considerare solo le erogazioni dirette da parte dell’ente pubblico, ma anche il vantaggio che la pubblica amministrazione dà in considerazione del fatto che l’ente beneficiario è riconosciuto come meritevole di un trattamento differente rispetto ad altri poiché soggetto senza scopo di lucro o che svolge attività di interesse generale.

Ciò rende più complessa per gli enti la valutazione di cosa effettivamente considerare come contributo rendicontabile (e il calcolo per verificare se si raggiunga o meno il tetto minimo oltre il quale si è soggetti all’obbligo). Ad esempio, nel caso in cui una pubblica amministrazione conceda uno spazio pubblico a una associazione con una riduzione dell’80% del canone rispetto al mercato, il beneficio pubblico da rendicontare, se la somma dei vari benefici raggiunge o supera i 10.000 Euro, sarebbe il valore dell’80% decurtato.

Sempre il D. Crescita specifica che vanno considerati i contributi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Per quanto riguarda il contributo del 5X1000 nello specifico, nonostante possa essere considerato un contributo avente carattere generale e quindi non soggetto all’obbligo, si evidenzia come nella Circolare Ministero 2 dell’11/01/2019 sia previsto espressamente che in questo obbligo di informazione rientrino anche le somme percepite a titolo di 5X1000, non bastando ad escluderlo il fatto che il contributo del 5X1000 sia soggetto anche a uno specifico (e in questo caso ulteriore) obbligo di rendicontazione ai sensi del DPCM 2016, perché le finalità dei rendiconti sono diverse. Si consiglia dunque di ricomprendere sempre il 5X1000 tra questi contributi, ai fini del conteggio dei 10.000 Euro per sapere se si è soggetti o meno all’obbligo di pubblicazione del rendiconto.

La normativa non ha dato indicazioni sulla tipologia di pubblicazione e non fornisce modelli fissi, si ritiene pertanto che la forma della comunicazione possa essere una comune autocertificazione da parte del rappresentante legale dell’ente che riporti un elenco degli importi singolarmente ricevuti dall’ente pubblico e tutte le informazioni per darne immediata comprensibilità. Si consiglia quindi la forma schematica. Le informazioni da riportare saranno: identificazione e codice fiscale dell’ente che ha ricevuto il contributo, identificazione del soggetto pubblico erogante, somma ricevuta (o, se vantaggio quantificato, eventuali elementi con cui si è provveduto a quantificare il valore), data di incasso del contributo e causale del contributo.
Qualora il beneficio erogato dalla pubblica amministrazione non fosse un contributo diretto ma da quantificarsi ad hoc, l’ente può richiedere alla chi lo ha erogato di fornire indicazioni sul valore in oggetto. Qualora l’ente pubblico erogante non fornisse informazioni in merito, è possibile riferirsi al valore normale di mercato per la stessa tipologia di beni o servizi sullo stesso territorio di riferimento, oppure indicare il vantaggio come «non valutabile con precisione», potendosi tale richiesta formale certamente configurare quale adempimento all’obbligo rendicontativo.

Si segnala infine che la legge di conversione del così detto “Decreto Riaperture” (L. 52/21), in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, all’articolo 11-sexiesdecies, stabilisce che per l’anno 2021, in considerazione delle note difficoltà nel rispettare tutti gli adempimenti formali, le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto dell’obbligo della L. 124/17, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.


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