Attività e COVID19, Linee Guida dopo la “stretta” su sale da ballo e misure di contenimento

La Regione Veneto in seguito alla proroga dello stato di emergenza e alle prescrizioni del Ministero della Salute sul tema delle discoteche e sale da ballo, ha aggiornato le Linee Guida sulle attività produttive e ricreative che, con i dovuti adattamenti, si applicano naturalmente anche ad associazioni o realtà non profit.

 

L’Ordinanza regionale 86 del 14 agosto disciplina le attività di discoteche, sale da ballo e altre attività di intrattenimento. Nell’Allegato 1 all’ordinanza sono dettagliate le regole da rispettare che vanno quindi a sostituire quelle già presenti nella scheda relativa all’interno delle Linee guida in vigore (aggiornate al 7 agosto) che attualmente sono il riferimento per tutte le attività.

In particolare si richiede per le attività di intrattenimento di riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e di consentire l’accesso al massimo del 50% della capienza di legge, garantendo in ogni caso il distanziamento di 1 metro tra i partecipanti. L’attività di ballo è consentita esclusivamente negli spazi esterni e con mascherina sia negli ambienti al chiuso che all’esterno. Per quanto riguarda le attività ludiche, è vietato l’utilizzo di strumenti di gioco che non consentono il distanziamento fisico di almeno 1 metro (ad esempio calciobalilla) e viene raccomandata la frequente igienizzazione di mani e oggetti se le attività prevedono la condivisione (ad esempio biliardo, giochi da tavolo).

 

Si segnala anche l’Ordinanza regionale n. 84  del 13 agosto che contiene nuove linee di indirizzo per servizi per l’infanzia 0-3 (All.3) e alcune indicazioni su misure di contenimento e di controllo, tra cui gli elenchi dei Paesi che danno luogo a screening (All. 2) o a quarantena (All. 1) sulla base delle indicazioni ministeriali.

 

In questa Ordinanza si sottolinea anche come in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, dove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi,detta deroga si estende anche ai congiunti e a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali).

 

Sempre l’Ordinanza n. 84 contiene precisazioni su eventi e manifestazioni sportive, precisando che è consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche  di  allenamento,  all’interno  di  impianti  sia  all’aperto  che  al  chiuso,  che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione  seduta  assegnata,  nei  limiti  quantitativi  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni vigenti  in  Veneto  per  i  cinema  e  gli  spettacoli  dal  vivo,  tra  le  quali  distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino  al  raggiungimento  del  posto  (per  i bambini  valgono  le  norme  generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani  dallo stesso, incluso il momento del deflusso. È vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti.

 

Si ricorda la responsabilità delle associazioni nello svolgimento delle proprie attività, specie se comportino il coinvolgimento di soggetti vulnerabili sia come volontari, sia come partecipanti.


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