Obbligo di fatturazione elettronica, le associazioni cosa devono fare?

 

Stiamo entrando nell’era della digitalizzazione: le fatture cartacee e la registrazione manuale sono destinate ad estinguersi per lasciare il posto alla e-fattura, velocizzando così, nelle intenzioni del Legislatore, procedimenti e registrazioni e contrastando allo stesso tempo l’evasione fiscale.

Con la Legge di Bilancio 2018, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge la totalità dei privati, salvi i casi di esonero, che effettuino scambi commerciali e che quindi emettono e ricevono fattura. È la fattura così detta B2B (business to business) se la fattura riguarda aziende/professionisti e di fattura B2C (business to consumer) se la fatturazione riguarda aziende/professionisti e consumatore finale.

 

Le associazioni, come tutti gli altri enti, sono di fatto soggette a tale obbligo. Le associazioni dotate di partita IVA dovranno emettere fattura elettronica con le modalità previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale solo per due aspetti: primo, va necessariamente redatta utilizzando un PC, un tablet, o uno smartphone; secondo, deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il sistema così detto sistema di interscambio (SDI). Il SDI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 e 21 bis decreto Iva), nonché l’indirizzo telematico (così detto “codice destinatario”, ovvero indirizzo pec), al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; controlla che la partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e la partita IVA ovvero il codice fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esatti. In caso di esito positivo, quindi, il sistema di interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Si consiglia ad ogni modo almeno in questa fase iniziale, di affidarsi al proprio consulente che abitualmente opera da intermediario e gestisce gli adempimenti legati alla partita IVA dell’associazione.

 

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e coloro che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Pertanto rientrano nell’obbligo di emissione di fattura elettronica tutte le associazioni con partita IVA, comprese le associazioni che attualmente aderiscono al regime agevolato ex L. 398/1991 (tuttora in vigore, ma destinato a non essere più applicabile dalle associazioni – salvo eccezioni – con l’introduzione dei regimi fiscali agevolati previsti dalla Riforma del Terzo Settore).

 

L’obbligo di fatturazione elettronica vige dal 2014 per le prestazioni svolte nei confronti degli enti pubblici (fattura PA). Ogni qualvolta dunque, sussista un rapporto di scambio, una prestazione (ad esempio all’associazione venga commissionato un laboratorio a pagamento da una scuola), l’associazione è tenuta a emettere fattura elettronica. Si ricorda dunque alle associazioni che collaborano con l’ente pubblico ma prive di partita IVA di regolare il rapporto tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con l’ente pubblico che consistano non in un rapporto di scambio bensì in un rapporto di sussidiarietà e co-progettazione pubblico-privato o di svolgere le attività di utilità sociale in favore dell’ente pubblico in maniera totalmente gratuita.

 

Quali adempimenti si configurano invece per tutte quelle associazioni o enti del Terzo settore che non svolgono attività commerciale e che quindi non posseggono partita IVA ma si vedranno recapitare delle fatture elettroniche dai propri fornitori?

Le associazioni, con il solo codice fiscale, risulteranno in ogni caso destinatarie di fatture elettroniche.

Come riceverà l’associazione il così detto flusso passivo (ovvero le fatture del fornitore)? L’associazione per ricevere le fatture ha tre modalità: scaricare i file dal sito dell’Agenzia delle Entrate; ricevere la fattura su email pec; utilizzare un software che tramite sistema d’interscambio riceve e traduce le fatture elettroniche. Sicuramente l’opzione più sicura e consigliabile è quella di accreditarsi nel sistema di interscambio (SDI).

In ogni caso il cedente/prestatore del bene o del servizio deve consegnare direttamente all’associazione una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicandogli contestualmente che il documento è messo a disposizione dal sistema di interscambio. Le associazioni potranno trovare nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche emesse nei loro confronti autenticandosi direttamente ai canali telematici di Agenzia delle Entrate oppure delegando appositamente un intermediario. L’associazione senza partita IVA trova quindi la sua fattura nella sua area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore inoltre le manderà fattura elettronica e su richiesta dell’associazione, invierà fattura cartacea.

La registrazione permette di accedere direttamente alle fatture originali archiviate e che quindi è senz’altro, per chi ne ha mezzi e possibilità, consigliata.

Nel caso in cui le associazioni siano dotate di posta elettronica certificata (pec), esse riceveranno le fatture elettroniche tramite pec, ed è opportuno che questo indirizzo pec sia comunicato al sistema di interscambio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In un recente incontro dell’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata, è stato precisato che la copia cartacea rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 ai consumatori finali e ai soggetti ad essi equiparati, ha valore di duplicato del documento fiscale valido. Come a dire che solo la e-fattura può dirsi “legittima” ai fini fiscali e che anche tali soggetti dovranno, se necessario, reperire l’originale del documento accedendo all’area loro riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Praticamente come funziona la ricezione di fattura elettronica per l’associazione senza partita IVA?

Il cedente/prestatore che effettua un’operazione nei confronti di un’associazione priva di partita IVA, non dovrà compilare sulla fattura i campi “IdFiscaleIVA” e compilerà solo il campo “Codice Fiscale” del cessionario/committente. Indicherà, inoltre, nel campo “Codice destinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.

Il SDI identifica così che si tratta di una operazione nei confronti di consumatore finale e pertanto:

– il SDI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, rendendo disponibile al cedente/prestatore, nella sua area riservata, un duplicato informatico del documento;

– il cedente/prestatore può consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica (ad esempio la fattura cartacea) della fattura elettronica.

– il cedente/prestatore, comunica contestualmente che il documento è messo a disposizione del cliente dallo SDI nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

 

I servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica sono:

  • consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche;
  • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
  • registrazione dell’indirizzo telematico;
  • fatturazione e conservazione delle fatture elettroniche;
  • accreditamento e censimento dei dispositivi.

Per utilizzarli è necessario autentificarsi ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al sistema pubblico di identità digitale (SDI).

 

Se tale procedura viene eseguita telematicamente, bisognerà prima accreditare il legale rappresentante, successivamente ricevute le credenziali di accesso dello stesso, si potrà procedere con l’iscrizione dell’associazione. Se il legale rappresentante, si reca presso le sedi provinciali dell’Agenzia delle Entrate, compilando apposito modulo messo a disposizione sul sito della stessa, potrà essere saltato il passaggio di richiesta delle credenziali del legale rappresentante.

L’utilizzo di questi servizi può essere delegato al proprio commercialista, in tal caso, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una procura speciale a favore del professionista che si attiverà preso l’Agenzia per ottenere l’autorizzazione. La delega ha la validità di quattro anni, ma la durata può essere modificata dal delegante all’atto del conferimento, può essere revocata in qualsiasi momento e avrà effetto entro il decimo giorno lavorativo dalla presentazione del modello.

In caso di utilizzo in proprio dei servizi e in caso di variazione del legale rappresentante che era stato delegato alla consultazione, dovrà essere rinnovata la procedura.

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito mette a disposizione un software per la predisposizione e conservazione delle fatture elettroniche. Si ritiene che questo servizio sia utile per gli utenti di modeste dimensioni, sottolineando che la ricezione è molto più sicura nel caso in cui al fornitore venga fornito il codice destinatario anziché la pec, e che tale codice può essere ottenuto tramite il servizio fornito da una casa di software.

 

Questo articolo è stato redatto congiuntamente da Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili-Commissione Non Profit grazie al protocollo d’intesa siglato.

 

Formazione: “Fatturazione elettronica per associazioni” –  Martedì 15 gennaio 2019 ǀ 18.00 – 20.00
Iscrizioni aperte, il corso non prevede la quota d’iscrizione.